Aprire una finestra in edificio Condominiale: è possibile?

Cosa accade quando si renda necessario aprire una finestra per consentire alla casa di acquisire maggiore luminosità? Se la soluzione fosse rappresentata dall’apertura di una finestra sulla facciata di un edificio Condominiale? Sarebbe possibile bucare il muro dell’immobile condominiale? Ecco la risposta.

Aprire una finestra in edificio Condominiale: è possibile?

Poniamo il caso che la vostra abitazione abbia quale principale peculiarità in negativo, l’assenza di luce alla quale si è intenzionati ad ovviare bucando il muro dell‘edificio condominiale per aprire una finestra.

Qualora l’ingegnere propini tale tipo di soluzione, di fatto, quest’ultima sarebbe attuabile? Occorrerebbero, in particolare, delle autorizzazioni per aprire una finestra bucando il muro di edificio Condominiale?

Cosa si può fare sul muro di un palazzo?

Aprire una finestra bucando il muro di edificio Condominiale: è possibile?

Le mura perimetrali di un edificio condominiale sono dette perimetrali o più comunemente facciate e costituiscono a tutti gli effetti parti comuni.

In tal senso le stesse sono di proprietà di tutti i condomini che ne possono beneficiare in modo equo.

Lo sfruttamento ed il godimento personale delle stesse è possibile nel caso in cui non se ne alterni o modifichi la destinazione o si comprometta la stabilità e l’estetica del palazzo.

Ebbene, nel caso di specie, il codice civile per l’uso delle parti comuni, sancisce che ciascuno dei condomini possa servirsi delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedirne il godimento da parte degli altri condomini nel rispetto del pari diritto di proprietà vantato sulle stesse in modo equo dai singoli proprietari degli immobili ubicate nell’edificio condominiale.

Pertanto sulla scorta di quanto suddetto, ciascun condomino potrebbe aprire porte o finestre sul muro condominiale, rendendo arieggiato e luminoso l’appartamento proprio.

Tale diritto è legittimo e riconosciuto dalla legge, trattandosi di un diritto soggettivo che non può essere subordinato per l’esercizio all’autorizzazione assembleare.

Pertanto gli altri condomini non possono rilasciare alcuna autorizzazione. L’amministratore, invece, sarà notiziato dell’opera da realizzare mediante comunicazione di inizio dei lavori inoltrata dal singolo condomino.

Spetterà, di poi, all’amministratore, comunicare la notizia ricevuta all’assemblea alla prima riunione di Condominio utile.

Tuttavia, chiunque intenda aprire una finestra sul muro dell’Edificio Condominiale sarà sottoposto a una serie di limiti nel rispetto del decoro e della stabilità dell’edificio.

Aprire una finestra in Condominio: obbligo di rispettare il decoro architettonico

Chi intenda aprire una finestra in un Condominio sarà legittimato a farlo ma nel rispetto del decoro architettonico, osservando le linee dell’edificio già impresse dal costruttore.

In tal senso, una finestra che appare asimmetrica rispetto a quelle già installate dal costruttore, potrà costituire un pugno nell’occhio in termini di decoro architettonico dell’intero edificio.

Differentemente, aprire una finestra sulla parete laterale dell’edificio Condominiale, che affacci sulla corte interna, potrebbe essere visibile solo ai singoli condomini.

Apertura finestra in edificio Condominiale: urge rispettare la stabilità del fabbricato

Aprire una finestra in edificio Condominiale: è possibile?

Altro criterio da rispettare nell’effettuare l’apertura di una finestra nell’edificio Condominiale, è quello di non realizzare un’opera lesiva o di messa in pericolo della stabilità dell’immobile.

In tal senso occorre distinguere lo sfruttamento della cosa comune dalla modifica della destinazione d’uso con modifica dello status quo.

Di sicuro, la facciata di un edificio nasce per proteggere appartamenti ed assicurare, nel contempo, agli stessi, la luce e l’aria necessaria mediante l’apertura dei balconi o finestre.

Da tal punto di vista l’intervento sulla facciata con la creazione di un nuovo affaccio non costituisce un pericolo di modifica rilevante dell’assetto strutturale dell’intera costruzione.

Apertura finestra in Condominio: è necessario permesso del Comune

Al fine di aprire una finestra sulla facciata dell’edificio Condominiale, che si tratti di portafinestra o lucernario, è necessario che l’opera da realizzare sia oggetto di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza che la stessa sia accompagnata da un permesso a costruire non dovendo essere modificata la sagoma dell’intero edificio.

Qualora l’opera debba essere rispettata in conformità ai vincoli ambientali e paesaggistici, ancor prima di avviare i lavori, è fondamentale che l’interessato ottenga il nulla osta di sovrintendenza o altro ente competente.

In tal caso non è necessaria la Scia ma un parere preventivo da parte dell’Ente preposto.