E’ possibile realizzare il cappotto termico se il Comune lo vieta?

Qualora s’intenda realizzare il cappotto termico e di migliorare ed ottimizzare l’efficientamento energetico, è possibile eseguire l’opera anche se il Comune lo vieti?

E’ possibile realizzare il cappotto termico se il Comune lo vieta?

Nel caso in cui il proprietario di casa intenda nella propria palazzina far realizzare il cappotto termico al fine di garantire l’ottimizzazione dell’efficienza energetica, sfruttando le agevolazioni fiscali, quale il Superbonus 100%, potrà perseguire l’intento anche se il Comune lo vieti?

Realizzare il Cappotto termico: è possibile se il Comune lo vieta?

In alcune fattispecie è possibile superare il divieto imposto dal Comune allorquando l’intervento rientri nella manutenzione straordinaria prevista dal Decreto legge Rilancio.

Tale norma è stata emanata durante la pandemia da covid-19 e per tale motivo, nel sistema delle fonti, risulta essere gerarchicamente superiore agli strumenti urbanistici locali che impongono il divieto, prevalendo sugli stessi.

Cappotto termico: cos’è e quali sono i requisiti per realizzarlo?

Sulla scorta delle prescrizioni sancite nel Decreto Rilancio, gli interventi di isolamento termico delle superficie opache verticali, orizzontali ed inclinate che riguardino l’involucro di un edificio, con incidenza superiore al 25% della superfice disperdente, sono consentiti.

In particolare, tali interventi di realizzazione del cappotto termico rientrano nella qualifica di interventi di manutenzione straordinaria e, pertanto, sono realizzabili attraverso CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata)

Tale comunicazione è redatta e predisposta da un professionista, tecnico abilitato e deve contenere gli estremi del titolo abilitativo in grado di attestare che la costruzione interessata dall’opera sia stata realizzata prima del 1° Settembre 1967.

Per la realizzazione di tali interventi sono previste agevolazioni fiscali grazie al Superbonus 100%.

Se, tuttavia, per la realizzazione del cappotto termico non si raggiunga la superficie interessata del 25%, l’intervento potrà essere realizzato nell’ambito del bonus facciate al 90% che riguardano gli interventi termici ricoprenti il 10% della superficie disperdente lorda dell’edificio (calcolata in relazione alle parti piastrellate delle facciate).

Il Comune, in caso di difformità tra le opere di realizzazione del cappotto termico ed i piani urbanistici locali, potrà ordinare la rimozione dell’isolamento, salvando la possibilità di ottenere una successiva autorizzazione mediante permesso a costruire in sanatoria.

L’ordine di demolizione o rimozione del cappotto termico potrà essere impugnata dal singolo proprietario dinnanzi al Tar onde ottenere l’annullamento del provvedimento.

Tale ricorso potrà essere accolto con conseguente emanazione da parte del giudice amministrativo dell’ingiunzione di rimozione poiché illegittima, solo nel caso in cui il cappotto termico sia ope legis qualificato come intervento rientrante nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria corrispondenti al soddisfacimento di un interesse pubblico connesso al risparmio energetico e come tali compatibili alla disciplina comunale anche se dalla stessa, inizialmente, qualificati diversamente (è il caso, ad esempio, in cui il Comune, qualifichi i lavori di installazione del cappotto termico quali opere di ristrutturazione come tali vietati dal Piano Regolatore).