Gazebo in Condominio o nelle parti comuni: serve permesso a costruire?

Cosa occorre per installare un gazebo in Condominio? Per apporlo sulla terrazza condominiale o in un giardino piuttosto che sul patio di casa, urge l’autorizzazione del Comune?

Gazebo in Condominio o nelle parti comuni: occorre permesso a costruire?

Gazebo in un Condominio: è necessaria l’autorizzazione per installarlo nelle parti comuni o per apporto nel patio della propria abitazione? Andiamo a vedere cosa stabilisce il codice civile ed i regolamenti condominiali.

Occorre per l’occasione una preventiva autorizzazione del Comune?

La domanda è lecita ma la risposta non del tutto scontata: in effetti stabilire il confine tra edilizia divincolata e costruzioni che necessitino di permessi comunali a costruire, è molto sottile ed il rischio di cadere nell’illecito è molto alto.

Le problematiche sorgono per tettoie, pergolati, gazebo e pensiline oltre che per le stesse pergotende.

Giusto, pertanto, affidarsi alla disciplina apposta nel regolamento edilizio comunale nel quale è possibile verificare si sussistano dei vincoli paesaggistici a cui doversi attenere.

Gazebo in Condominio: cosa ha stabilito il Consiglio di Stato

In una recente pronuncia, il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sui casi in cui sia necessario chiedere l’autorizzazione al comune per l’installazione in Condominio di un gazebo.

Nella fattispecie si tratta di una struttura leggera che non aderisce ad altro immobile -in tal caso alle mura dell’edificio condominiale- ed è coperta nella parte superiore ma aperta ai lati.

Generalmente il gazebo è allestito con struttura che si appoggia su portante in ferro battuto o in alluminio o in legno con chiusura rimovibile ai lati.

In molte circostanze viene installato e disinstallato a seconda delle evenienze, per far fronte ad alcuni eventi organizzati in ampi spazi all’aperto quali giardini o terrazzi.

Gazebo in Condominio: serve autorizzazione o un permesso?

In merito alla domanda succitata è lecito affermare che l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritenga sussistente la non necessità del permesso di costruire a corredo dell’installazione di un gazebo allorquando l’uso sia ridotto ad un arco di tempo limitato.

Il Tar del Molise, in particolare, ha sostenuto che il gazebo volto a soddisfare esigenze permanenti, sono dei manufatti che possono incidere sullo stato dei luoghi e sul carico urbanistico.

Rileva in tal senso la rimovibilità dell’opera e l’assenza di opere murarie che fanno del gazebo una struttura temporanea tale da soddisfare per un determinato tempo, alcune e specifiche finalità.

In tal caso,  il gazebo non necessita di alcun permesso o autorizzazione preventiva.

Seguendo il medesimo ragionamento giuridico e facendolo proprio, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 35481/2016.) ha statuito che al fine di sottrarre il gazebo al preventivo obbligo di rilascio di permesso a costruire, deve costituire un manufatto precario e tale caratteristica è rilevabile dalla temporanea destinazione a cui è rivolta l’installazione dell’opera.

Nel merito della questione si è espresso anche il Tribunale di Catanzaro secondo il quale, l’installazione di un gazebo quale elemento pertinenziale al servizio di un’abitazione, avente volumetria inferiore al 20%, non costituisce un’opera tale per dimensioni e struttura da produrre un rilevante impatto urbanistico-ambientale e come tale non può e, non deve, essere soggetta ad alcun permesso o autorizzazione a costruire.

Allo stesso modo, il Tribunale di Roma, seguendo tale “scia” giuridica, ha statuito con apposita sentenza di merito che il reato di abuso edilizio si configuri qualora si apponga nel cortile un gazebo in legno, fisso in terra ed inamovibile, costituendo -in tal caso- non più una struttura rimovibile e provvidenziale bensì un’opera di ampliamento volumetrico che necessiti di un apposito permesso a costruire.