Pianerottolo accorpato: necessario il consenso dei condomini?

In che modo è possibile gestire i beni comuni. Ed, in particolare, l’accorpamento del pianerottolo condominiale necessita dell’accordo di tutti i condomini?
Pianerottolo accorpato:E’ necessario il consenso di tutti i Condomini?

Ciascun Condominio si fonda sul diritto vantato da ciascun condomino di godere equamente delle cose comuni apposte al servizio dell’unità immobiliare apposta nel medesimo edificio.

L’ascensore, il cortile, il parcheggio e l’androne sono cose comuni di cui ciascun condomino deve e può utilizzare nel rispetto del diritto di ciascun singolo condomino.

Tra i beni comuni destinati all’uso equo di tutti condomini rientra il pianerottolo.
In tal senso ci si chiede se il pianerottolo possa essere accorpato con il consenso di tutti i condomini.

Accorpare il pianerottolo: è necessario il consenso di tutti i Condomini?

L’accorpamento del pianerottolo comporta inglobare una parte comune all’interno della propria unità immobiliare tramutandolo in proprietà privata.

Sottrarre un bene comune all’uso equo degli altri Condomini, significa fare proprio lo stesso, rendendolo in tal modo di uso e godimento esclusivo.

In tal caso ci si chiede se l’accorpamento del singolo Condomino del pianerottolo necessiti del consenso di tutti.

Pianerottolo Condominiale: si tratta di un bene comune?

Pianerottolo accorpato:E’ necessario il consenso di tutti i Condomini?

Invero sul punto la legge non inserisce il pianerottolo tra le aree comuni del Condominio, ma è comunque etichettabile quale proprietà condominiale.

In particolare, il pianerottolo dev’essere qualificato quale estensione delle parti comuni o parte integrante delle stesse.

In tal senso il pianerottolo potrà essere considerato quale prolungamento delle scale, eziologicamente collegabile alle stesse.

In alcuni casi il pianerottolo potrà ritenersi proprietà privata in relazione a quanto disposto dagli atti di acquisto delle unità immobiliari o dal regolamento condominiale, qualora sia posto al servizio di una singola abitazione apposta nell’edificio condominiale.

Il pianerottolo, tuttavia, non deve essere considerato quale parte di uso esclusivo ma per caratteristiche è un bene necessario all’uso comune e rientra tra le parti comuni dell’edificio.

La legge in merito alla cosa comune prefigura che i beni comuni possano essere utilizzati da ogni singolo condomino purché nel rispetto del diritto di proprietà altrui e senza alterarne la destinazione.

Assodato che il pianerottolo rientri nel novero dei beni comuni, è possibile soffermarsi sulla necessità o meno del consenso unanime dei condomini per provvedere all’accorpamento dello stesso.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che per quanto attiene l’incorporazione di parti condominiali nella porzione di proprietà privata, tale operazione è possibile solo se preceduta dal consenso scritto di tutti gli altri condomini.

In particolare, gli ermellini hanno statuito che se la cosa comune venga sottratta al godimento collettivo, è necessario il consenso negoziale di tutti i condomini nella forma scritta pena la nullità.

Pertanto, ai fini della risposta al quesito principale succitato, se un condomino intenda svolgere lavori che comportino l’inglobamento del pianerottolo sul proprio pianerottolo, potrà avere il nulla osta per realizzare l’opera soltanto previo consenso scritto di tutti i condomini.

Qualora non sia rispettato tale procedura, ciascun condomino potrà esperire azione giudiziaria al fine di ottenere la restituzione del bene comune sottratto al godimento dei condomini con conseguente ripristino dello status quo.