Posso parcheggiare davanti al mio cancello?

Cosa si verifica quando il proprietario di casa, parcheggi l’auto davanti al proprio cancello essendo titolare del passo carrabile?  Ecco la soluzione.

Posso parcheggiare dinnanzi al mio cancello? E se abito in un Condominio?

A volte parcheggiare diventa un enigma da risolvere in poco tempo e con sempre meno spazio a disposizione.

In tal caso è frequente il giro costante nei pressi della propria abitazione alla ricerca di stalli dove parcheggiare l’autovettura.

Il parcheggio è uno dei più grandi nei che si estendono nelle metropoli affliggendo gli italiani.

Ciò che può stupire è sapere che neanche davanti al proprio cancello si possa parcheggiare la propria autovettura.

Proviamo a spiegare il perché di tale affermazione.

Parcheggiare davanti al proprio cancello: è possibile?

Ci si chiede se sia, davvero, in discussione la possibilità per un proprietario di casa, di procedere al parcheggio dell’autovettura dinnanzi al box o al proprio cancello.

Sembrerebbe normale rispondere che tale atto sia legittimo nell’esercizio del diritto di proprietà, ma molti lettori potrebbero restare delusi.

Parcheggiare davanti al proprio cancello non è possibile.

Non siete affatto su scherzi a parte: generalmente occorre sottolineare che all’interno di un condominio, i singoli condomini possano beneficiare di  un proprio box auto, ma sostare quest’ultima davanti al proprio cancello, sta a significare occupare un suolo che non è di proprietà.

Spesso, infatti, lo spazio attiguo al cancello è condominiale o di dominio pubblico.

In tal caso, qualora il suolo antistante il cancello di un’abitazione privata sia di dominio pubblico, non potrà essere sostata l’autovettura salvo che il proprietario non disponga di un passo carrabile

Qualora il suolo antistante il cancello sia comune, di proprietà anche degli altri condomini, non potrà essere riservato al godimento esclusivo del singolo condomino.

Parcheggiare davanti al cancello proprio in un condominio: è possibile farlo?

Posso parcheggiare dinnanzi al mio cancello? E se abito in un Condominio?

Invero, qualora il suolo antistante il cancello della proprietà privata sia occupato dall’automobile di proprietà del proprietario dell’immobile, tale atto sarà ingiustificato poiché priverà gli altri condomini della possibilità di poter usufruire di uno spazio comune.

In tal caso occorrerà consultare il regolamento condominiale per dirimere la fattispecie: in particolare, se nello stesso si evinca che il suolo antistante il cancello di proprietà di un condomino, sia utilizzabile soltanto da quest’ultimo, nulla quaestio.

Differentemente qualora in materia il regolamento ometta qualunque tipo di disciplina, lo spazio antistante il cancello sarà qualificato come comune, pertanto non potrà il singolo condomino occupare uno spazio destinato, equamente, all’uso da parte di tutti gli altri condomini.

Di talché è lecito affermare che il proprietario del cancello ma non dello spazio antistante lo stesso, non potrà riservarsi il diritto esclusivo, a danno degli altri condomini, di parcheggiare liberamente la propria auto dinnanzi allo stesso, occupando impropriamente un bene comune.

Al fine di ovviare a tale inconveniente, il proprietario del cancello potrà chiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale al fine di ricevere l’autorizzazione a sostare davanti al cancello di proprietà.

Parcheggiare dinnanzi al cancello, muniti di passo carrabile: si può?

Posso parcheggiare dinnanzi al mio cancello? E se abito in un Condominio?

Allorquando si parcheggi la propria autovettura dinnanzi al proprio cancello apposto su di un suolo condominiale, muniti di passo carrabile, il singolo condomino avrà diritto di sosta esclusiva?

Invero il passo carrabile è concesso per gli ingressi che affaccino sulla strada pubblica al fine di evitare la sosta selvaggia all’entrata.

Ebbene, il proprietario paga in tal caso un canone al proprietario della strada, l’Ente Comune nella fattispecie, al fine di avere la concessione di entrare ed uscire con il proprio veicolo dall’area interessata.

Resta la problematica allorquando il passo carrabile concesso ed apposto con apposito cartello dinnanzi al proprio cancello, interessi una zona antistante che risulti essere di proprietà pubblica, tale da non poter essere concesso in uso esclusivo al singolo privato seppur proprietario del bene che affaccia sulla stessa.

Il proprietario che abbia concesso il passo carrabile, ha il diritto di utilizzare lo spazio pubblico antistante il cancello per uscire ed entrare con i propri autoveicoli, non il diritto di sosta esclusiva attraverso il parcheggio nella zona antistante la proprietà privata.

Il parcheggio, dunque, è inibito al titolare del passo carrabile, proprietario del cancello, che in tal senso non gode di alcun diritto di sosta esclusivo.

La Corte di Cassazione, sul punto, ha infatti statuito che quando un’area privata risulti essere aperta al pubblico, al fine di consentire l’accesso dei veicoli, il proprietario sarà costretto ad adeguarsi all’uso pubblico, derogando dalla fruizione esclusiva di tale zona.

Parcheggio dinnanzi al cancello privato senza passo carrabile? Cosa accade

Cosa si verifica, invece, qualora dinnanzi al cancello privato non sia esposto il cartello “passo carrabile”: il parcheggio dell’auto mediante occupazione del suolo pubblico prospiciente il cancello privato, non sarà vietato, sempre che non ostacoli il passaggio di veicoli o non intralci il traffico.

Il divieto di parcheggio e sosta in tale zona sussiste allorquando il cartello di indicazione del passo carrabile sia stato rilasciato dal Comune quale reale proprietario della strada.

Pertanto i cartelli acquistati dal proprietario del cancello senza concessione di autorizzazione dell’Ente avente potere autorizzativo, costituiscono un illecito sanzionato con un’ammenda a carico del proprietario da €168,00 ad € 674,00.

Se, nel contempo, un proprietario parcheggiasse l’autovettura dinnanzi al cancello senza passo carrabile, non sarà sanzionabile qualora il proprietario, seppur titolare dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente, non abbia provveduto ad esporre la stessa, privando l’automobilista della possibilità di venire a conoscenza del divieto.